Art. 2.

      1. Per le spese occorrenti al funzionamento della Biblioteca è iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per beni e le attività culturali apposita assegnazione pari a 3,5 milioni di euro annui.
      2. Le somme assegnate alla Biblioteca ai sensi del comma 1, ogni altro provento esterno derivante dai servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e da eventuali attività di consulenza scientifica prestata dal personale della Biblioteca affluiscono al bilancio della medesima.
      3. Affluiscono ugualmente al bilancio della Biblioteca i proventi derivanti dalla partecipazione della stessa a progetti nazionali o internazionali che prevedono quote di finanziamento a carico di organismi nazionali, internazionali, stranieri o comunitari.
      4. I proventi esterni di cui ai commi 2 e 3 devono essere destinati a interventi di adeguamento strutturale, funzionale e tecnologico della Biblioteca, nonché alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio.
      5. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario delle biblioteche pubbliche statali, il Ministro dei beni e delle attività culturali può annualmente disporre, con proprio decreto, che una quota non superiore al trenta per cento dei proventi di cui al comma 3 sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita fra le biblioteche pubbliche statali con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

 

Pag. 5